Descrizione
L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di seguito indicati per ciascuna zona climatica in cui è suddivisa la Lombardia, come indicato dal DPR 412/1993:
- Zona E: ore 14 giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Nell'allegato, a partire dalla pagina 18, potrete verificare le disposizioni date da Regione Lombardia.