La richiesta di sepoltura è presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) il quale rilascerà una lettera riepilogativa della richiesta e il bollettino PagoPA per il pagamento. Sono “comuni” le sepolture nei campi comuni, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono “private” le sepolture che vengono concesse a richiesta degli interessati in loculi, ossari o tombe di famiglia, previo pagamento di una tariffa stabilita dal Comune. Le principali tipologie di sepoltura sono: - l'inumazione - la tumulazione in loculo o tomba di famiglia - varie destinazioni possibili delle ceneri in caso di cremazione. L'inumazione è una pratica di sepoltura secondo la quale il feretro (bara di legno senza cassa interna ermetica di zinco) viene sepolta in terra; la normativa prevede che il Gestore del cimitero non possa esumare e liberare il posto di sepoltura se non trascorsi 10 anni dal seppellimento. La tumulazione è una pratica di sepoltura secondo la quale il feretro (bara di legno con cassa interna ermetica di zinco) viene sepolta in un loculo di calcestruzzo che può essere fuori terra (loculo colombario), o sotto terra (loculi salma sotterranei e/o tombe di famiglia); la normativa prevede che il Gestore del cimitero non possa estumulare e liberare il posto di sepoltura se non trascorsi 20 anni dal seppellimento. La cremazione è il processo per cui la salma del defunto viene ridotta in polvere e cenere, questi resti sono poi conservati in un'urna cineraria che può essere tumulata in un loculo o affidata ai familiari del defunto, evita dunque una esumazione. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite: - le salme di persone decedute nel territorio del Comune, ovunque residenti; - e salme di persone residenti nel Comune, ovunque decedute; - le salme delle persone nate nel Comune; - le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in un cimitero del Comune; - le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia; - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 295/90;