Accesso agli atti semplice

  • Servizio attivo

Servizio che consiste nel diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi


A chi è rivolto

Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

Descrizione

Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. L'accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati detenuti della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel caso sia stata omessa o parziale. L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Come fare

L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento - riferimento dell'ufficio (indirizzo, orari apertura al pubblico, email,pec,numero di telefono per informazioni e appuntamento) - aggiungere link

Cosa serve

Per attivare il servizio è necessario:

  • Compilare il modulo online in tutte le sue parti
  • Allegare i documenti richiesti (carta identità e altri, se previsti)

Cosa si ottiene

Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-ritiro presso gli uffici comunali). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.

Procedure legate all'esito

Nel caso di fruizione del servizio on line il richiedente troverà le comunicazioni nella propria area riservata, la stessa dalla quale ha inviato la domanda, accessibile con SPID/CIE

Tempi e scadenze

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Quanto costa

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

Accedi al servizio

Vincoli

L'accesso documentale (FOIA) è consentito solo se il soggetto ha un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Per accedere al servizio, è richiesto l'accesso esclusivamente tramite SPID.

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

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