L'accesso documentale, previsto dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., permette a un soggetto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse. Il soggetto deve detenere un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. L'accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati detenuti della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel caso sia stata omessa o parziale. L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.