Civico e generalizzato

  • Servizio attivo

Servizio che consiste nel diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi


A chi è rivolto

Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

Descrizione

L'accesso documentale, previsto dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., permette a un soggetto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse. Il soggetto deve detenere un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. L'accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati detenuti della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel caso sia stata omessa o parziale. L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Come fare

L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento - riferimento dell'ufficio (indirizzo, orari apertura al pubblico, email,pec,numero di telefono per informazioni e appuntamento) - aggiungere link

Cosa serve

Per attivare il servizio è necessario:

  • Compilare il modulo online in tutte le sue parti
  • Allegare i documenti richiesti (carta identità e altri, se previsti)

Cosa si ottiene

Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-ritiro presso gli uffici comunali). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.

Procedure legate all'esito

Informazione non disponibile

Tempi e scadenze

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Quanto costa

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Vincoli

L'accesso documentale (FOIA) è consentito solo se il soggetto ha un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Per accedere al servizio, è richiesto l'accesso esclusivamente tramite SPID.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

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